Art. 7 Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito 1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito, sulla base del giudizio conseguito nel diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi: a) ottimo: 4 punti; b) distinto: 3 punti; c) buono: 2 punti; d) sufficiente: 1 punto. Nel caso di voto espresso in decimi: al giudizio di ottimo corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di distinto corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10. 2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati numeri massimi di collocazione utile: 1° blocco: 2.400; 2° blocco: 2.400; 3° blocco: 2.400. 3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parita', sara' preferito il candidato piu' giovane d'eta'. 5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.