Art. 2 Requisiti di partecipazione Possono accedere al Dottorato di ricerca, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al decreto ministeriale 509/1999, o di Laurea specialistica/magistrale, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, che sara' preventivamente riconosciuto equipollente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini dell' ammissione al Dottorato, nel caso in cui non sia gia' stato dichiarato equipollente in base ad accordi internazionali o con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, o nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso allegando il titolo di studio, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana e munita di legalizzazione e di dichiarazione di "Dichiarazione di valore in loco", a cura della Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo. In particolare, i candidati stranieri devono allegare alla domanda: copia del titolo di studio, tradotta e legalizzata dalle competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione degli stranieri ai Dottorati presso le Universita' italiane; "dichiarazione di valore in loco", da richiedere alle stesse Rappresentanze; certificato con l'indicazione degli esami sostenuti e relative valutazioni, anch'esso tradotto e legalizzato dalle competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. L'Amministrazione potra' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.