Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    Possono accedere al Dottorato di ricerca,  senza  limitazione  di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di Laurea conseguita
secondo gli ordinamenti previgenti al decreto ministeriale  509/1999,
o di Laurea specialistica/magistrale, o di analogo titolo  accademico
conseguito  all'estero,  che   sara'   preventivamente   riconosciuto
equipollente  dalla  Commissione  esaminatrice  ai  soli  fini  dell'
ammissione  al  Dottorato,  nel  caso  in  cui  non  sia  gia'  stato
dichiarato equipollente in base ad accordi internazionali  o  con  le
modalita' di cui all'art. 332 del testo  unico  31  agosto  1933,  n.
1592, o nell'ambito di accordi interuniversitari  di  cooperazione  e
mobilita'. 
    I candidati in possesso di titolo accademico straniero,  che  non
sia gia' stato dichiarato  equipollente  alla  laurea,  devono  farne
espressa  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso
allegando il titolo di studio, debitamente  corredato  di  traduzione
ufficiale  in  lingua  italiana  e  munita  di  legalizzazione  e  di
dichiarazione di "Dichiarazione di valore  in  loco",  a  cura  della
Rappresentanza diplomatica italiana  competente  per  territorio  nel
paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che  ha  rilasciato
il titolo. 
    In  particolare,  i  candidati  stranieri  devono  allegare  alla
domanda: 
      copia del  titolo  di  studio,  tradotta  e  legalizzata  dalle
competenti   Rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   italiane
all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione degli
stranieri ai Dottorati presso le Universita' italiane; 
      "dichiarazione di valore in loco", da  richiedere  alle  stesse
Rappresentanze; 
      certificato con l'indicazione degli esami sostenuti e  relative
valutazioni,  anch'esso  tradotto  e  legalizzato  dalle   competenti
Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. 
    L'Amministrazione  potra'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento motivato  del  Rettore,  l'esclusione  dalla  procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti.