Art. 5 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
 
    La Commissione attribuisce ad ogni candidato fino a 60 punti  per
i titoli e 60 per il colloquio. In caso  di  diversa  valutazione  da
parte dei Commissari  degli  esiti  del  colloquio,  ognuno  di  essi
attribuisce al candidato fino a 20  punti.  Al  termine  della  prova
d'esame la Commissione compila  la  graduatoria  generale  di  merito
sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione  dei
titoli e nel colloquio.