Art. 5 Formazione della graduatoria La Commissione attribuisce ad ogni candidato fino a 60 punti per i titoli e 60 per il colloquio. In caso di diversa valutazione da parte dei Commissari degli esiti del colloquio, ognuno di essi attribuisce al candidato fino a 20 punti. Al termine della prova d'esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.