Art. 7 Borse di studio L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2008, e' di € 13.638,47 (tredicimilaseicentotrentotto/47) al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente ed e' assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. L'importo delle borse di studio e' aumentato per i periodi di formazione all'estero nella misura del 50%. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il suddetto requisito dovra' essere posseduto per l'intero periodo del corso. Qualora il predetto requisito dovesse venire meno nel passaggio da un anno di corso al successivo, il dottorando non sara' tenuto alla restituzione della borsa di studio gia' percepita. Qualora, invece, il predetto requisito dovesse venire meno in corso d'anno, il dottorando sara' tenuto a restituire i ratei gia' percepiti per quel relativo anno accademico. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. In tale ultimo caso non si ha diritto all'elevazione della borsa di studio per i periodi di formazione all'estero. Chi abbia gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa, per la frequenza di un altro corso di dottorato (presso l'Universita' degli Studi di Foggia o presso altra sede) non puo' beneficiare della borsa di studio.