Art. 7 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi del
decreto   ministeriale   18   giugno   2008,   e'   di    € 13.638,47
(tredicimilaseicentotrentotto/47) al lordo degli oneri  previdenziali
a  carico  del  percipiente  ed   e'   assoggettato   al   contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. 
    L'importo delle borse di studio e' aumentato  per  i  periodi  di
formazione all'estero nella misura del 50%. 
    La borsa di studio viene  erogata  esclusivamente  a  coloro  che
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il suddetto requisito dovra'  essere
posseduto  per  l'intero  periodo  del  corso.  Qualora  il  predetto
requisito dovesse venire meno nel passaggio da un anno  di  corso  al
successivo, il dottorando non sara' tenuto  alla  restituzione  della
borsa  di  studio  gia'  percepita.  Qualora,  invece,  il   predetto
requisito dovesse venire meno in corso d'anno,  il  dottorando  sara'
tenuto a restituire i ratei gia' percepiti  per  quel  relativo  anno
accademico. 
    Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di  studio
a qualsiasi titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse  da
Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del  dottorando.  In  tale  ultimo
caso non si ha diritto all'elevazione della borsa  di  studio  per  i
periodi di formazione all'estero. 
    Chi abbia gia' usufruito, anche parzialmente, di una  borsa,  per
la frequenza di un altro corso  di  dottorato  (presso  l'Universita'
degli Studi di Foggia o presso altra sede) non puo' beneficiare della
borsa di studio.