Art. 10 
 
 
                           Borsa di studio 
 
 
    Le borse di studio, indicate  nel  bando  per  ciascun  corso  di
dottorato di ricerca, verranno assegnate, secondo  l'ordine  definito
nella  graduatoria  generale  di  merito,  sulla  base  del   reddito
personale complessivo annuo lordo non superiore a € 10.329,14. 
    Alla determinazione di  tale  reddito,  che  e'  quello  riferito
all'anno di attribuzione della borsa di studio, concorrono redditi di
origine patrimoniale derivanti da  rendite  e  da  interessi  nonche'
emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con
esclusione  di  quelli  aventi  natura  occasionale  o  derivanti  da
servizio militare di leva. 
    Le borse di studio di dottorato non potranno essere cumulate  con
altre borse di studio a qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere,  utili  ad  integrare,
con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca  del
dottorando. 
    Chi dovesse aver usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non potra' chiedere di fruirne una
seconda volta. 
    Per poter continuare ad usufruire della borsa di studio nel corso
del  triennio,  i  borsisti,  all'atto  di   iscrizione   agli   anni
successivi, dovranno dichiarare  nell'apposito  modulo  di  non  aver
subito modificazioni della fascia di reddito. 
    Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla  fruizione
della borsa di studio, la  medesima  sara'  destinata  al  dottorando
titolare di posto senza borsa, rispettando la graduatoria di merito.