Art. 10 Borsa di studio Le borse di studio, indicate nel bando per ciascun corso di dottorato di ricerca, verranno assegnate, secondo l'ordine definito nella graduatoria generale di merito, sulla base del reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a € 10.329,14. Alla determinazione di tale reddito, che e' quello riferito all'anno di attribuzione della borsa di studio, concorrono redditi di origine patrimoniale derivanti da rendite e da interessi nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. Le borse di studio di dottorato non potranno essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del dottorando. Chi dovesse aver usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non potra' chiedere di fruirne una seconda volta. Per poter continuare ad usufruire della borsa di studio nel corso del triennio, i borsisti, all'atto di iscrizione agli anni successivi, dovranno dichiarare nell'apposito modulo di non aver subito modificazioni della fascia di reddito. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione della borsa di studio, la medesima sara' destinata al dottorando titolare di posto senza borsa, rispettando la graduatoria di merito.