Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    I partecipanti al dottorato avranno l'obbligo di  frequentare  il
corso di dottorato  e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. 
    Al  termine  di  ciascun  anno  accademico,  i  partecipanti   al
dottorato  avranno  l'obbligo  di  presentare  al  coordinatore   una
relazione  dettagliata  delle  attivita'  e  delle  ricerche  svolte,
controfirmata dal docente responsabile.