Art. 12 
 
 
                       Conferimento del titolo 
 
 
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  verra'  conferito,   previo
superamento di un esame  finale,  a  coloro  che  avranno  conseguito
risultati  di  rilevante  valore  scientifico,  documentati  da   una
dissertazione finale scritta e accertati da una apposita commissione.