Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    La Commissione giudicatrice  del  concorso  per  l'ammissione  al
corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara'  formata
e nominata in conformita' alla vigente normativa in materia. 
    In relazione alle qualita' accertate, la Commissione dispone, per
la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino
a novanta punti, cosi' ripartito: fino a sessanta punti per la  prima
prova e fino a trenta punti per la seconda prova. 
    Sara' ammesso al colloquio il candidato  che  avra'  superato  la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.  Il  colloquio
si intendera' superato solo se il candidato otterra' un punteggio non
inferiore a 18/30 ed avra', in ogni caso, dimostrato una  sufficiente
conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte. 
    Espletate  le  prove  di  esame,  la  Commissione  compilera'  la
graduatoria generale di merito  sulla  base  dei  voti  ottenuti  dai
candidati nelle singole prove. A parita' di punteggio,  si  dara'  la
preferenza al candidato con minore anzianita' anagrafica.