Art. 6 Commissione giudicatrice La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara' formata e nominata in conformita' alla vigente normativa in materia. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino a novanta punti, cosi' ripartito: fino a sessanta punti per la prima prova e fino a trenta punti per la seconda prova. Sara' ammesso al colloquio il candidato che avra' superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intendera' superato solo se il candidato otterra' un punteggio non inferiore a 18/30 ed avra', in ogni caso, dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte. Espletate le prove di esame, la Commissione compilera' la graduatoria generale di merito sulla base dei voti ottenuti dai candidati nelle singole prove. A parita' di punteggio, si dara' la preferenza al candidato con minore anzianita' anagrafica.