Art. 7 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    Le  graduatorie  generali  di  merito  approvate  all'esito   del
presente concorso verranno affisse nell'albo Ufficiale del  Rettorato
dell'Universita' e pubblicate in pari data sul  sito  web  di  Ateneo
all'indirizzo indicato nell'art. 4 del presente bando. 
    I  candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine   di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. 
    Il numero minimo di ammessi al corso non potra' essere  inferiore
a tre. 
    I candidati ammessi a frequentare il corso dovranno,  a  pena  di
decadenza, presentare al Settore Attivita' Post Lauream,  in  duplice
originale, la domanda di iscrizione, servendosi dell'apposito  modulo
reperibile  anche  per  via  telematica   sempre   all'indirizzo   su
richiamato,   nel   link   «Ricerca»,   alla   voce   «dottorati   di
ricerca/modulistica»,  debitamente  compilato  e  firmato,  entro  il
termine perentorio  di  giorni  quindici,  a  far  tempo  dal  giorno
successivo a quello dell'affissione nell'Albo dell'Universita'  della
graduatoria finale di merito e pubblicate in pari data sul  sito  web
di Ateneo. In caso di utile  collocamento  in  piu'  graduatorie,  il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Coloro che non regolarizzeranno l'iscrizione  entro  il  termine,
saranno considerati rinunciatari. 
    Coloro  che  avranno  rilasciato  dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati decaduti. 
    In caso di rinuncia o di decadenza, subentrera' il candidato che,
in graduatoria,  occupera'  la  posizione  successiva  a  quella  del
rinunciatario o del decaduto. 
    Il subentro si verifichera',  altresi',  qualora  qualcuno  degli
ammessi dovesse rinunciare entro tre mesi dall'inizio  effettivo  del
corso.