Art. 7 Ammissione al corso Le graduatorie generali di merito approvate all'esito del presente concorso verranno affisse nell'albo Ufficiale del Rettorato dell'Universita' e pubblicate in pari data sul sito web di Ateneo all'indirizzo indicato nell'art. 4 del presente bando. I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. Il numero minimo di ammessi al corso non potra' essere inferiore a tre. I candidati ammessi a frequentare il corso dovranno, a pena di decadenza, presentare al Settore Attivita' Post Lauream, in duplice originale, la domanda di iscrizione, servendosi dell'apposito modulo reperibile anche per via telematica sempre all'indirizzo su richiamato, nel link «Ricerca», alla voce «dottorati di ricerca/modulistica», debitamente compilato e firmato, entro il termine perentorio di giorni quindici, a far tempo dal giorno successivo a quello dell'affissione nell'Albo dell'Universita' della graduatoria finale di merito e pubblicate in pari data sul sito web di Ateneo. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Coloro che non regolarizzeranno l'iscrizione entro il termine, saranno considerati rinunciatari. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. In caso di rinuncia o di decadenza, subentrera' il candidato che, in graduatoria, occupera' la posizione successiva a quella del rinunciatario o del decaduto. Il subentro si verifichera', altresi', qualora qualcuno degli ammessi dovesse rinunciare entro tre mesi dall'inizio effettivo del corso.