Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1.  La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  dal   Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  di  quanto  disposto
dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 settembre 2004, n. 272. 
    2. Il segretario e' scelto tra il personale appartenente ai ruoli
dell'Istituto nazionale di statistica ed  inquadrato  nei  primi  tre
livelli professionali. 
    3.  Alla  Commissione  possono   essere   aggiunti   membri   per
l'accertamento del grado di conoscenza  della  lingua  inglese  o  di
altra lingua ufficiale dell'Unione europea e delle apparecchiature ed
applicazioni informatiche. 
    4. La Commissione avra' a disposizione 330 punti complessivi  per
la valutazione dei candidati, di cui 30 punti per la valutazione  dei
titoli, 100 punti per ciascuna prova scritta e 100 punti per la prova
orale.