Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2004, n. 272. 2. Il segretario e' scelto tra il personale appartenente ai ruoli dell'Istituto nazionale di statistica ed inquadrato nei primi tre livelli professionali. 3. Alla Commissione possono essere aggiunti membri per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese o di altra lingua ufficiale dell'Unione europea e delle apparecchiature ed applicazioni informatiche. 4. La Commissione avra' a disposizione 330 punti complessivi per la valutazione dei candidati, di cui 30 punti per la valutazione dei titoli, 100 punti per ciascuna prova scritta e 100 punti per la prova orale.