Art. 9 Prova orale 1. La prova orale consiste in un colloquio sui medesimi contenuti oggetto delle prove scritte di cui all'art. 8, comma 1 del presente bando e sulle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto del lavoro pubblico, ordinamento statistico nazionale, comunitario e internazionale, diritto dell'Unione europea. 2. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua ufficiale dell'Unione europea avviene attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice ed una conversazione. 3. L'accertamento della conoscenza dell'informatica riguarda l'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi. Il candidato deve, altresi', dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 4. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito un documento di riconoscimento in corso di validita'. 5. Superano la prova orale i candidati che conseguono una votazione di almeno 70/100. 6. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, e' affisso all'albo dell'Istituto nazionale di statistica.