Art. 9 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale consiste in un colloquio sui medesimi contenuti
oggetto delle prove scritte di cui all'art. 8, comma 1  del  presente
bando e sulle seguenti materie: diritto amministrativo,  diritto  del
lavoro pubblico,  ordinamento  statistico  nazionale,  comunitario  e
internazionale, diritto dell'Unione europea. 
    2. L'accertamento della conoscenza  della  lingua  inglese  o  di
altra lingua ufficiale  dell'Unione  europea  avviene  attraverso  la
lettura  e  la  traduzione  di  un  testo  scelto  dalla  commissione
esaminatrice ed una conversazione. 
    3.  L'accertamento  della  conoscenza  dell'informatica  riguarda
l'utilizzo del personal computer  e  dei  software  applicativi  piu'
diffusi. Il candidato deve, altresi', dimostrare la conoscenza  delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli  strumenti
informatici  in  relazione  ai   processi   comunicativi   in   rete,
all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 
    4. I candidati sostengono la prova orale  dopo  aver  esibito  un
documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    5. Superano  la  prova  orale  i  candidati  che  conseguono  una
votazione di almeno 70/100. 
    6. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice  compila
l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione   del   voto
riportato da ciascuno; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario  della  commissione  esaminatrice,  e'  affisso   all'albo
dell'Istituto nazionale di statistica.