Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti. Nello svolgimento delle
loro attivita', i dottorandi saranno affiancati da un tutore  che  il
collegio dei docenti assegnera' a ciascuno di essi. 
    Il dottorando, inoltre, dovra' presentare ogni anno  al  collegio
dei  docenti  una  relazione   scritta   sull'attivita'   svolta   ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal
coordinatore e dal collegio stesso. Il  collegio,  sentito  anche  il
tutore,  con  motivata  delibera  procede   all'ammissione   all'anno
successivo  e  all'esame  finale  ovvero,  nel  caso   di   risultati
insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un provvedimento di
esclusione dalla prosecuzione del corso.