Art. 11 Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Nello svolgimento delle loro attivita', i dottorandi saranno affiancati da un tutore che il collegio dei docenti assegnera' a ciascuno di essi. Il dottorando, inoltre, dovra' presentare ogni anno al collegio dei docenti una relazione scritta sull'attivita' svolta ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal coordinatore e dal collegio stesso. Il collegio, sentito anche il tutore, con motivata delibera procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.