Art. 5 
 
 
                         Commissione d'esame 
 
 
    Le commissioni d'esame incaricate della  valutazione  comparativa
dei candidati saranno nominate dal rettore  con  decreto  sentito  il
collegio dei docenti del dottorato. Esse sono composte da almeno  tre
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo  che
afferiscono ai settori scientifico-disciplinari  cui  si  riferiscono
rispettivamente i corsi. Delle commissioni possono far parte, oltre i
tre membri anzidetti, non piu' di due  esperti  anche  stranieri  che
appartengano ad enti o strutture pubbliche e private di ricerca.