Art. 6 Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di parita' di voti, ai fini dell'assegnazione di un posto coperto da borsa di studio, prevarra' la valutazione della situazione economica come determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora alla parita' di voti consegua l'assegnazione di un posto non coperto da borsa di studio, saranno preferiti i candidati che: 1) abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto; 2) a parita' di punteggio, saranno preferiti i candidati piu' giovani. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro e non oltre quarantacinque giorni dall'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Gli assegnisti di ricerca risultati idonei all'esame di ammissione, laddove previsto potranno essere ammessi al corso in soprannumero senza borsa di studio e senza il beneficio dell'esonero dal pagamento dei contributi di cui all'art. 9, a condizione che il dottorato riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.