Art. 6 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    I  candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine   di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. 
    In caso di parita' di voti, ai fini dell'assegnazione di un posto
coperto da borsa di studio, prevarra' la valutazione della situazione
economica come determinata dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  9  aprile   2001   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. Qualora alla parita' di voti consegua l'assegnazione di
un posto  non  coperto  da  borsa  di  studio,  saranno  preferiti  i
candidati che: 
    1) abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto; 
    2) a parita' di punteggio, saranno  preferiti  i  candidati  piu'
giovani. 
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro
e  non   oltre   quarantacinque   giorni   dall'inizio   del   corso,
subentreranno   altrettanti   candidati   secondo   l'ordine    della
graduatoria. In caso di utile collocamento in  piu'  graduatorie,  il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Gli  assegnisti  di  ricerca  risultati   idonei   all'esame   di
ammissione, laddove previsto potranno  essere  ammessi  al  corso  in
soprannumero senza borsa di studio e senza il beneficio  dell'esonero
dal pagamento dei contributi di cui all'art. 9, a condizione  che  il
dottorato riguardi  la  stessa  area  scientifico-disciplinare  della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.