Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Ai dottorandi verra' assegnata, per ciascun corso  di  dottorato,
secondo l'ordine definito  nelle  rispettive  graduatorie  e  fino  a
concorrenza delle disponibilita', una  borsa  di  studio  nel  numero
previsto dall'allegato A (vedi anche art. 1, comma 3). 
    L'importo annuale della borsa di studio e' di  euro  13.638,47  e
deve intendersi al lordo  degli  oneri  previdenziali  a  carico  del
dottorando. La durata dell'erogazione della borsa di studio  e'  pari
all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della  borsa  di
studio e' mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella
misura del 50% per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero. 
    La borsa di studio non puo' essere cumulata con  altre  borse  di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del borsista. In tale  ultimo  caso
non si ha diritto all'elevazione del 50% della borsa di studio per  i
periodi di formazione all'estero. 
    La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero  il
provvedimento di esclusione  emanato  dal  rettore  su  proposta  del
collegio  dei  docenti  per  gravi  inadempienze  nello   svolgimento
dell'attivita' di ricerca,  comportano  la  revoca  della  borsa  con
obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti e relativi  all'anno
per il quale e' stato emesso  il  provvedimento  stesso  o  e'  stata
comunicata la rinuncia. 
    Nel caso di borse  di  studio  non  assegnate  ai  vincitori  del
concorso, le stesse verranno attribuite ai  candidati  idonei  aventi
diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria. 
    Nel caso in cui, per mancanza  di  candidati  idonei,  non  venga
effettuata la  suddetta  riassegnazione,  i  fondi  previsti  saranno
gestiti dal bilancio dell'Ateneo.