Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    Per  l'ammissione  alla  procedura  selettiva  e'  richiesto   il
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio,
filosofia,    giurisprudenza,     lettere,     pedagogia,     scienze
dell'educazione, scienze del servizio sociale, sociologia, storia,  o
equipollenti conseguito secondo le modalita' anteriori all'entrata in
vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, 
ovvero 
      laurea  (L),  conseguita  secondo   le   modalita'   successive
all'entrata  in  vigore  del  decreto   ministeriale   n.   509/1999,
appartenente ad una delle seguenti classi: L-28  scienze  economiche,
L-29 filosofia, L-2 scienze dei servizi giuridici, L-5 lettere,  L-18
scienze dell'educazione e della  formazione,  L-6  servizio  sociale,
L-36 scienze sociologiche, L-38 scienze storiche, o equipollenti, 
ovvero 
      laurea  (L),  conseguita  secondo   le   modalita'   successive
all'entrata  in  vigore  del  decreto   ministeriale   n.   270/2004,
appartenente ad una delle seguenti classi: L-33  scienze  economiche,
L-5 filosofia, L-14 scienze dei servizi giuridici, L-10 lettere, L-19
scienze dell'educazione e della formazione,  L-39  servizio  sociale,
L-40 sociologia, L-42 storia, o equipollenti, 
ovvero 
      laurea  specialistica  (LS)  conseguita  secondo  le  modalita'
successive  all'entrata  in  vigore  del  decreto   ministeriale   n.
509/1999, appartenente ad una delle  seguenti  classi:  64/S  scienze
dell'economia, 96/S storia della filosofia, 22/S giurisprudenza, 16/S
filologia moderna, 65/S scienze dell'educazione degli adulti e  della
formazione,  89/S  sociologia,  93/S  storia  antica,   94/S   storia
contemporanea,  97/S  storia  medievale,  98/S  storia   moderna,   o
equipollenti, 
ovvero 
      laurea  magistrale  (LM)  conseguita  ai  sensi   del   decreto
ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle  seguenti  classi:
LM-56  scienze  dell'economia,  LM-78  scienze  filosofiche,   LMG/01
giurisprudenza,    LM-14    filologia    moderna,    LM-57    scienze
dell'educazione degli  adulti  e  della  formazione  continua,  LM-85
scienze pedagogiche, LM-87 programmazione e gestione delle  politiche
e dei servizi sociali, LM-88  sociologia  e  ricerca  sociale,  LM-84
scienze storiche, o equipollenti. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa; 
    b) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di  uno  Stato
membro dell'Unione europea; 
    c) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; 
    d) il godimento dei diritti civili e politici; 
    e)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non  avere
procedimenti  penali  in  corso;  l'idoneita'  fisica   al   servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego; 
    g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare; 
    h) il non essere stato  destituito  o  dispensato  da  precedente
impiego  presso  una   pubblica   amministrazione   per   persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti  per  aver  conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile. 
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  i  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea debbono: 
    a) possedere tutti  i  requisiti  richiesti  ai  cittadini  della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; 
    b)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello   Stato   di
appartenenza o di provenienza; 
    c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione della  domanda  di  ammissione
alla selezione. La mancanza anche di uno solo  dei  requisiti  stessi
comportera' l'esclusione dalla selezione  o,  comunque,  dall'accesso
all'impiego. 
    I candidati sono ammessi alla selezione  con  riserva.  Ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre  1996,  n.  693,  l'esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione  puo'  essere
disposta in ogni momento con provvedimento motivato del rettore. 
    L'Universita' degli studi del Molise garantisce  parita'  e  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso  al  lavoro  e  per  il
trattamento sul lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.