Art. 7 Titoli I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed allegati alla domanda stessa con le seguenti modalita': in originale; in copia autenticata; in fotocopia non autenticata d'insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (allegato B), che attesti la conformita' all'originale della copia dell'atto in possesso del candidato o del documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione; mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato A) prodotta in sostituzione dei titoli stessi. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale. Ai predetti titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10. Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti: a) titoli connessi ad attivita' lavorativa prestata: punteggio massimo attribuibile 5; b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3; c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 2. In caso di presentazione dei titoli il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda l'elenco degli stessi che intende sottoporre alla valutazione della commissione. Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato con le modalita' previste dal presente articolo. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte, limitatamente ai candidati presenti alle stesse, e prima di procedere alla valutazione dei relativi elaborati, tenendo conto dei criteri di attribuzione dei punteggi all'interno delle singole categorie di titoli valutabili. Al termine della procedura selettiva, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo ufficiale dell'Universita', questa amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda. I documenti dovranno essere ritirati presso il settore personale tecnico-amministrativo dall'interessato o da un suo delegato entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli non saranno piu' restituiti.