Art. 10 
 
 
        Formazione e approvazione della graduatoria di merito 
 
 
    Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice forma
la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine  decrescente
del  punteggio  complessivo  riportato  da  ciascun   candidato.   La
votazione complessiva e'  data  dalla  somma  della  media  dei  voti
conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale. 
    Gli atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata
tenuto conto, a parita'  di  punti,  delle  preferenze  previste  dal
precedente art. 9, unitamente a quella del  vincitore  del  concorso,
sono approvati con decreto del direttore amministrativo. 
    La  graduatoria  finale  di  merito  sara'  pubblicata   all'Albo
ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Insubria - Sede di Varese
(Via Ravasi, 2). 
    Di tale pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di  pubblicazione  di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. 
    Detta graduatoria rimane efficace per  un  termine  di  trentasei
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti  per
i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente  ed  entro
tale  data  dovessero  rendersi  disponibili.  Non  si  da'  luogo  a
dichiarazioni di idoneita' al concorso. Fermi restando i  diritti  di
coloro che  sono  in  graduatoria  l'amministrazione  si  riserva  la
facolta'  di  utilizzare  la  graduatoria  stessa,  nel  periodo   di
validita', anche al fine di costituire rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato. 
    L'amministrazione  universitaria  si  riserva   il   diritto   di
modificare o, eventualmente, di revocare il presente bando o  di  non
procedere  all'assunzione,  a  suo  insindacabile  giudizio,   quando
l'interesse  pubblico  lo  richieda  in  dipendenza  di  sopravvenute
circostanze   preclusive   di   natura    normativa,    contrattuale,
organizzativa  o  finanziaria,  senza  che  i  vincitori   od   altri
concorrenti idonei possano per questo vantare diritti  nei  confronti
dell'amministrazione. 
    L'amministrazione si riserva, inoltre, di  revocare  il  presente
bando in relazione all'esito  della  procedura,  ai  sensi  dell'art.
34-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, con trasmissione
al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubbliche
amministrazioni - Servizio mobilita', dei posti che intende ricoprire
e all'esito della procedura di mobilita' esterna, ai sensi  dell'art.
30 decreto legislativo n. 165/2001.