Art. 7 
 
 
                    Ammissione alla prova orale. 
 
 
    Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che  abbiano
riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno
ventuno trentesimi (21/30) o equivalente. 
    Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova  orale  viene
data comunicazione  tramite  affissione  dei  risultati  delle  prove
scritte all'Albo ufficiale dell'ateneo e/o presso  la  sede  indicata
e/o secondo le modalita' comunicate dalla commissione giudicatrice. 
    La prova orale si  intendera'  superata  se  il  candidato  avra'
ottenuto  una  votazione  di  almeno  ventuno  trentesimi  (21/30)  o
equivalente. 
    La votazione complessiva e' determinata dalla somma  della  media
dei voti  conseguiti  nelle  due  prove  scritte  e  della  votazione
conseguita nella prova orale.