Art. 7 Ammissione alla prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione tramite affissione dei risultati delle prove scritte all'Albo ufficiale dell'ateneo e/o presso la sede indicata e/o secondo le modalita' comunicate dalla commissione giudicatrice. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.