Art. 9 
 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito. 
 
 
    I candidati utilmente collocati nella graduatoria di  merito  che
abbiano  e  che  intendano  far  valere,  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni, i titoli di preferenza a  parita'  di  merito,  saranno
tenuti a presentare o  far  pervenire,  al  direttore  amministrativo
dell'Universita' degli studi  dell'Insubria  entro  e  non  oltre  il
termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i singoli  candidati  avranno  sostenuto  la  prova  orale,  i
documenti in carta semplice attestanti  il  possesso  dei  titoli  di
precedenza e preferenza, dai quali risulti, altresi' il possesso  del
requisito  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
    Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne  possano  disporre  facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra' espressamente indicare entro il  termine  di  quindici  giorni
sopra citato la documentazione di cui intende avvalersi. 
    Tali documenti potranno  essere  sostituiti,  nei  casi  previsti
dalla  legge,  da  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione   o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
    I documenti si considerano  prodotti  in  tempo  utile  anche  se
spediti a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  il
termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a  data  dell'ufficio
postale accettante. 
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli  sono  appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    4) i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    5) gli orfani di guerra; 
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    7) gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    8) i feriti in combattimento; 
    9) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa; 
    10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra   ex
combattenti; 
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    12) i figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
    13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle  ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
    14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle  ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
    15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle  ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
    16)  coloro  che  abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
    17) coloro che abbiano prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
    18) i coniugati e i non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
    20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati   senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno; 
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
    c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.