Art. 12 Requisiti psico-fisici 1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta: a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; c) certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: (1) lo stato di buona salute; (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche; (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. 3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano l'esclusione dal concorso. 4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento. 5. I candidati sono sottoposti a visita: a) neurologica; b) psichiatrica; c) otorinolaringoiatrica; d) oculistica; e) odontostomatologica; f) ginecologica. 6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono, comunque, avere: a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini; b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne; c) acutezza visiva: 1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; 2) campo visivo e motilita' oculare normali; 3) visione binoculare; 4) senso cromatico normale alle matassine colorate. 7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e' effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri: a) monolaterale: 35 dB; b) bilaterale: P.P.T. 20%. 11. Sono, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici. 12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: a) dell'urina ed ematochimici; b) elettrocardiografico e visita cardiologica; c) test psico-clinici. 15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 16. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 17. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 18. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. Tali candidate sono, pertanto, escluse dalla procedura, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data comunicata all'atto della visita medica preliminare. 19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.