Art. 12 
 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che  rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,
n.  155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di   rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni sessanta: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali, rilasciato da una struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV, rilasciato da una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  3),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)  la  presenza/assenza  di  gravi  manifestazioni   immuno
allergiche; 
        (4)   la   presenza/assenza   di   gravi   intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  2,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di  cui  al  comma  2
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento. 
    5. I candidati sono sottoposti a visita: 
      a) neurologica; 
        b) psichiatrica; 
      c) otorinolaringoiatrica; 
      d) oculistica; 
      e) odontostomatologica; 
      f) ginecologica. 
    6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono,
comunque, avere: 
      a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini; 
      b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne; 
      c) acutezza visiva: 
        1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non  inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; 
        2) campo visivo e motilita' oculare normali; 
        3) visione binoculare; 
        4) senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    7. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 
    8. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 
    9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e  dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
      a) monolaterale: 35 dB; 
      b) bilaterale: P.P.T. 20%. 
    11. Sono, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    12. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    13. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
      a) dell'urina ed ematochimici; 
      b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
      c) test psico-clinici. 
    15. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso. 
    16. I candidati, che non raggiungono i requisiti  fisici  minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e  12,  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    17. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    18. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al  servizio  nel  Corpo.
Tali candidate sono, pertanto,  escluse  dalla  procedura,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove  lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data  comunicata
all'atto della visita medica preliminare. 
    19. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.