Art. 16 
 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, sono dichiarati  vincitori  della
procedura concorsuale e ammessi al corso di formazione,  in  qualita'
di allievi finanzieri, i candidati iscritti nella graduatoria di  cui
all'art. 15, nei limiti dei posti previsti dalla  procedura,  secondo
l'ordine risultante dalla graduatoria  stessa  e  previo  superamento
della visita medica di  incorporamento  da  parte  del  Dirigente  il
Servizio Sanitario del Reparto di istruzione. 
    2. Entro venti giorni dall'inizio  del  corso,  l'Amministrazione
puo'  dichiarare  vincitore  della  procedura  di   selezione   altro
candidato idoneo, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire  posti
resisi,  comunque,  disponibili,  tra  i  candidati   precedentemente
dichiarati vincitori, in base alle disposizioni vigenti. 
    3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo  ricorso  secondo
le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 3.