Art. 16 Ammissione al corso di formazione 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorita' di Governo, sono dichiarati vincitori della procedura concorsuale e ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi finanzieri, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 15, nei limiti dei posti previsti dalla procedura, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e previo superamento della visita medica di incorporamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione. 2. Entro venti giorni dall'inizio del corso, l'Amministrazione puo' dichiarare vincitore della procedura di selezione altro candidato idoneo, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili, tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, in base alle disposizioni vigenti. 3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 3.