Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma-Appio, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช Serie speciale. 2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione: a) idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera m); b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione del foglio di congedo, per fruire dell'elevazione del limite di eta', prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b); c) se minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 1, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi. 3. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2), e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonche' sul sito internet http://www.gdf.gov.it/, nella sezione relativa ai concorsi. 4. Le domande di partecipazione alla procedura si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine. 5. Non sono prese in considerazione quelle domande che, pur inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Centro di Reclutamento oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse verranno archiviate. 6. Le domande di partecipazione alla procedura prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte all'art. 4, sono restituite agli interessati, per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza. 7. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate. 8. Alle incombenze di cui ai commi 5, 6 e 7 provvede il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 9. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.