Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero
di  codice  di  avviamento  postale  e,  ove  possibile,  del  numero
telefonico; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) di essere iscritto nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
residenza e di godere dei diritti civili; 
      d) di non essere imputato e di non  aver  subito  condanne  per
delitti non colposi ne' di essere sottoposto a misura di prevenzione; 
      e) lo stato civile e il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico; 
      f) il titolo di studio di cui e' in possesso; 
      g) l'eventuale possesso dei  titoli  preferenziali  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni; 
      h) la posizione nei riguardi del servizio militare; 
      i) di non essere stato espulso dalle  Forze  armate  dai  corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituito  dai  pubblici
uffici; 
      l) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      m) di essere disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio; 
      n) l'indirizzo presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico; 
      o) di appartenere alle categorie di cui all'art.  6,  comma  2,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni. 
    2.  Ogni  variazione   di   indirizzo   deve   essere   segnalata
direttamente e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento  della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita'  circa
possibili  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo  stesso  Centro  di  Reclutamento,  inoltre,  non  assume   alcuna
responsabilita'  in  caso  di  ritardata  ricezione,  da  parte   dei
candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o  ad
altre cause non imputabili  a  propria  inadempienza.  Deve,  infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di  Reclutamento
ogni variazione che dovesse  intervenire,  procedura  durante,  nella
posizione del candidato ai fini del servizio militare. 
    3. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali  e  decade  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita.