Art. 5 Istruttoria delle domande 1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi alla procedura, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'inizio del corso di formazione.