Art. 5 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
 
    1. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi alla procedura,  con  riserva,  in  attesa  dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'inizio  del
corso di formazione.