Art. 8 
 
 
                     Esclusione dalla procedura 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non  in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.