Art. 11 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    La  Banca  d'Italia  procede  all'assunzione  dei  vincitori   in
possesso  dei  prescritti   requisiti,   che   non   abbiano   tenuto
comportamenti   incompatibili   con   le   funzioni    da    svolgere
nell'Istituto. Essi sono  nominati,  in  esperimento,  nel  grado  di
Assistente. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego dei cittadini  di  un  altro  Stato  membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto  delle  limitazioni  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  174/1994,
recante  norme  "sull'accesso  dei  cittadini  degli   Stati   membri
dell'Unione Europea ai posti di lavoro" presso gli enti pubblici. 
    In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere  servizio
presso  la  sede  di  lavoro  che  viene  loro   assegnata   all'atto
dell'assunzione, entro il  termine  che  sara'  stabilito.  Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine, decadono dalla nomina, come previsto dalle disposizioni  del
Regolamento del Personale della Banca d'Italia. 
    Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per  il  viaggio  con  qualunque  mezzo  pubblico  di  linea  per  il
raggiungimento della sede di  lavoro  dalla  residenza  anagrafica  o
dall'ultima  residenza  anagrafica  italiana  in  caso   di   attuale
residenza all'estero.