Art. 4 
 
 
                       Preselezione per titoli 
 
 
    Nell'eventualita'  in  cui  pervenga  un  numero  di  domande  di
partecipazione al concorso superiore  alle  1.000  unita',  la  Banca
d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia  e  la  celerita'  della
procedura selettiva - procedera' a una preselezione per titoli  delle
candidature per individuare i candidati da ammettere al test  di  cui
al successivo art. 6.  A  tal  fine,  l'Amministrazione  della  Banca
d'Italia provvedera' alla formazione di una  graduatoria  preliminare
redatta sulla base dei punteggi attribuiti al diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale,  o  equipollente,
che deve essere posseduto alla data  di  scadenza  stabilita  per  la
presentazione  delle  domande  (22  dicembre  2011),  con   votazione
rientrante nelle seguenti classi di punteggio o equivalente: 
      - da 90/100 a 92/100ovvero da 54/60 a 55/60: punti 1,00 
      - da 93/100 a 95/100ovvero da 56/60 a 57/60: punti 2,00 
      - da 96/100 a 100/100 ovvero da 58/60 a 60/60: punti 3,00 
    Ai fini della formazione della predetta  graduatoria  preliminare
si terra'  conto  unicamente  del  titolo  dichiarato  nella  domanda
presentata secondo le modalita' ed entro il termine di  cui  all'art.
3. 
    I candidati classificati fino al 1.000° posto  della  graduatoria
preliminare nonche' quelli eventualmente  classificati  ex  aequo  in
tale ultima posizione verranno convocati a sostenere il test  di  cui
all'art. 6. 
    Ai fini della  determinazione  del  punteggio,  verra'  preso  in
considerazione un solo diploma di istruzione  secondaria  di  secondo
grado. 
    Il  punteggio  conseguito  ai   fini   della   preselezione   non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile  ai  fini
della graduatoria di merito.