Art. 4 Preselezione per titoli Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 1.000 unita', la Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva - procedera' a una preselezione per titoli delle candidature per individuare i candidati da ammettere al test di cui al successivo art. 6. A tal fine, l'Amministrazione della Banca d'Italia provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sulla base dei punteggi attribuiti al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o equipollente, che deve essere posseduto alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande (22 dicembre 2011), con votazione rientrante nelle seguenti classi di punteggio o equivalente: - da 90/100 a 92/100ovvero da 54/60 a 55/60: punti 1,00 - da 93/100 a 95/100ovvero da 56/60 a 57/60: punti 2,00 - da 96/100 a 100/100 ovvero da 58/60 a 60/60: punti 3,00 Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare si terra' conto unicamente del titolo dichiarato nella domanda presentata secondo le modalita' ed entro il termine di cui all'art. 3. I candidati classificati fino al 1.000° posto della graduatoria preliminare nonche' quelli eventualmente classificati ex aequo in tale ultima posizione verranno convocati a sostenere il test di cui all'art. 6. Ai fini della determinazione del punteggio, verra' preso in considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito.