Art. 8 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nel test e nella prova orale. 
    La Commissione di cui all'art. 6 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia  forma  la  graduatoria  finale  in  base  alla
graduatoria di merito  e  agli  eventuali  titoli  di  riserva  o  di
preferenza, rilevanti per l'Istituto, dichiarati nella domanda. 
    Fermo restando quanto precede, qualora piu'  candidati  risultino
in posizione di ex aequo, viene data  preferenza  al  candidato  piu'
giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di  coprire  in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri  elementi  idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale. 
    La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta'  di  utilizzare
la graduatoria finale entro 3 anni dalla data di  approvazione  della
stessa.