Art. 8 Graduatoria Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nel test e nella prova orale. La Commissione di cui all'art. 6 compila la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito e agli eventuali titoli di riserva o di preferenza, rilevanti per l'Istituto, dichiarati nella domanda. Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire in tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare la graduatoria finale entro 3 anni dalla data di approvazione della stessa.