Art. 11 
 
 
    Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello  Stato  alla
1^ classe di stipendio sara' corrisposto  lo  stipendio  annuo  lordo
risultante in  base  alla  applicazione  delle  disposizioni  vigenti
all'epoca della nomina, oltre agli  emolumenti  di  cui  all'art.  27
della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 2 della legge 6 agosto  1984,  n.
425.