Art. 3 Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato. Qualora le prove scritte si svolgano con le modalita' di cui al quarto comma del successivo art. 9, l'inidoneita' riportata nella prova scritta anticipata e' computata agli effetti del primo comma del presente articolo.