Art. 4 Coloro che intendano prendere parte al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato la relativa domanda in carta libera, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande e' stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare: cognome e nome, codice fiscale; la data ed il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana; il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, ovvero della laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine di un corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del conseguimento; di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; gli aspiranti al posto riservato di cui al secondo comma del precedente articolo 1, devono dichiarare di essere in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di titolo equipollente ai sensi degli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86; se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria; la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni con l'indicazione del recapito telefonico. In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito, nonche' le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante. Sono considerate nulle le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione di cui al presente articolo. L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.