Art. 4 
 
    Dal giorno successivo alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  decreto  rettorale  di   nomina   delle   commissioni
giudicatrici decorre il termine  previsto  dall'art.  9  del  decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995 n. 236 per la presentazione al rettore, da  parte  dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei   commissari
nominati.