Art. 5 Commissioni giudicatrici La Commissione Giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca sara' nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti. Essa sara' composta da almeno tre membri, scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La Commissione Giudicatrice attribuisce fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. La prova scritta e la prova orale si intendono superate solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60 in ciascuna prova. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della Facolta' o del Dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Al termine delle prove di concorso la Commissione compila un verbale contenente la graduatoria generale di merito redatta sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove, e lo trasmette al Rettore per gli adempimenti di competenza.