Art. 5 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    La Commissione Giudicatrice  del  concorso  per  l'ammissione  al
corso di Dottorato di Ricerca sara' nominata dal Rettore, su proposta
del Collegio dei docenti. Essa sara' composta da almeno  tre  membri,
scelti tra i professori e ricercatori di ruolo,  cui  possono  essere
aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 
    La Commissione Giudicatrice  attribuisce  fino  a  60  punti  per
ciascuna delle due prove. 
    La prova scritta e la prova orale si intendono superate  solo  se
il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60  in  ciascuna
prova. 
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella  prova  stessa.  L'elenco  sottoscritto  dal
Presidente  e  dal  Segretario  della  Commissione,  e'  affisso  nel
medesimo giorno all'albo della Facolta' o del Dipartimento presso cui
si e' svolta la prova. 
    Al termine delle prove di  concorso  la  Commissione  compila  un
verbale contenente la graduatoria generale di  merito  redatta  sulla
base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole  prove,  e  lo
trasmette al Rettore per gli adempimenti di competenza.