Art. 16 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. Delle concorrenti giudicate idonee, fatta salva la riserva  di
posti di  cui  all'art.  1,  comma  2  ,  utilmente  collocate  nella
graduatoria: 
    a ) n. 62 candidate, saranno nominate allievi  agenti  del  ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando  il
completamento della ferma prefissata di un anno; 
    b) n. 18 candidate, saranno nominate  allievi  agenti  del  ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver  prestato
servizio nelle  Forze  Armate  in  qualita'  di  volontari  in  ferma
prefissata quadriennale. 
    2. Le candidate di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  che  non  si
presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede  e  nel  termine
loro assegnato per la frequenza del prescritto corso  di  formazione,
saranno dichiarate decadute dalla nomina  e  saranno  sostituite,  in
ordine  di  graduatoria,  dalle  candidate  vincitrici  di   cui   al
precedente comma 1, lettera b). 
    3. Analoga procedura verra' seguita, a cura del  Ministero  della
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, per sostituire
gli idonei vincitori destinati all'incorporamento nelle Forze  Armate
per la prevista ferma prefissata  quadriennale  (VFP4),  che  non  si
dovessero presentare per il compimento della citata ferma. 
    4. La  nomina  delle  vincitrici  e'  disposta  con  decreto  del
Direttore generale del personale e della formazione 
    5. Le vincitrici di cui al comma  1,  lett.  a)  sono  ammesse  a
frequentare il  corso  di  formazione  professionale  previsto  dalle
disposizioni vigenti. 
    6. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  17,  comma  2,  del
presente bando, le vincitrici di  cui  al  comma  1,  lett.  b)  sono
ammesse a frequentare il corso di formazione  professionale  previsto
dalle  disposizioni  vigenti  al  termine  della   ferma   prefissata
quadriennale. 
    7. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari. 
    8. Le candidate dichiarate vincitrici del concorso, superati  gli
esami  di  fine  corso,  devono  permanere  nella   sede   di   prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
    9. Le  candidate  dichiarate  vincitrici  dei  posti  di  cui  al
precedente articolo 1, comma 2 sono  assegnate  come  prima  sede  di
servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano.