Art. 16 Nomina vincitori 1. Delle concorrenti giudicate idonee, fatta salva la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2 , utilmente collocate nella graduatoria: a ) n. 62 candidate, saranno nominate allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno; b) n. 18 candidate, saranno nominate allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale. 2. Le candidate di cui al comma 1, lettera a) che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarate decadute dalla nomina e saranno sostituite, in ordine di graduatoria, dalle candidate vincitrici di cui al precedente comma 1, lettera b). 3. Analoga procedura verra' seguita, a cura del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, per sostituire gli idonei vincitori destinati all'incorporamento nelle Forze Armate per la prevista ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si dovessero presentare per il compimento della citata ferma. 4. La nomina delle vincitrici e' disposta con decreto del Direttore generale del personale e della formazione 5. Le vincitrici di cui al comma 1, lett. a) sono ammesse a frequentare il corso di formazione professionale previsto dalle disposizioni vigenti. 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del presente bando, le vincitrici di cui al comma 1, lett. b) sono ammesse a frequentare il corso di formazione professionale previsto dalle disposizioni vigenti al termine della ferma prefissata quadriennale. 7. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari. 8. Le candidate dichiarate vincitrici del concorso, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 9. Le candidate dichiarate vincitrici dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 sono assegnate come prima sede di servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano.