Art. 7 
 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
 
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva  riportata
da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita'  di  merito,  delle
preferenze previste dall'art. 6 del presente bando.  Sono  dichiarati
vincitori, nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata  sulla  base
del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione  dei
titoli. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei  voti
riportati nelle prime due prove e della  votazione  conseguita  nella
prova orale a cui si aggiunge  il  punteggio  della  valutazione  dei
titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei  vincitori,
e'  approvata  con  decreto  del  Direttore  Amministrativo   ed   e'
pubblicata presso l'Albo dell'Universita' degli  Studi  di  Milano  -
Bicocca, piazza  dell'Ateneo  Nuovo  n.  1,  Milano.  Dalla  data  di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
    La graduatoria rimane efficace per un periodo di  36  mesi  dalla
pubblicazione e  ad  essa  puo'  essere  fatto  ricorso  per  coprire
ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a  quelli
messi a concorso.