Art. 2 Per le motivazioni citate nella premessa, l'articolo 7, comma 2 del decreto dirigenziale n. 239 del 16 agosto 2011 e' cosi' modificato: "I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati numeri massimi di collocazione utile; 1° blocco: 3.200; 2° blocco: 2.240".