Art. 2 
 
 
    Per le motivazioni citate nella premessa, l'articolo 7,  comma  2
del  decreto  dirigenziale  n.  239  del  16  agosto  2011  e'  cosi'
modificato: 
      "I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati  numeri
massimi di collocazione utile; 1° blocco: 3.200; 2° blocco: 2.240".