Art. 13 Prove pratiche di esecuzione e teoriche 1. I candidati risultati idonei all'accertamento sanitario e a quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti www.difesa.it e www.marina.difesa.it per sostenere le prove pratiche e teoriche, da effettuare distintamente per ogni posto per il quale si concorre, di seguito indicate: a) per tutti i candidati: 1) esecuzione di un brano a scelta dal candidato, tra quelli indicati all'allegato I del bando per lo strumento per il quale si concorre e uno studio di elevate difficolta' tecniche a scelta della commissione esaminatrice fra i tre proposti dal candidato. Qualora concorra per piu' posti, il candidato dovra' proporre alla commissione esaminatrice, per ogni posto, un programma d'esame diverso; 2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice per lo strumento per il quale si concorre; 3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento per il quale si concorre e di quelli considerati affini secondo l'allegato A del bando; b) per i soli candidati delle prime e seconde parti: 1) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda con nozioni inerenti la formazione e l'organizzazione degli organici d'insieme per strumenti a fiato dal piccolo ensemble alla banda musicale dal 1900 a oggi; c) per i soli candidati delle prime parti: 1) esecuzione a prima vista di uno o piu' passi solistici scelti dalla commissione esaminatrice, tratti dal repertorio bandistico, con accompagnamento della banda. I candidati orchestrali della banda musicale della Marina militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra Forza armata. 2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. Le prove pratiche potranno essere interrotte dalla commissione esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. 3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70 per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto sommando quello delle singole prove diviso per il numero delle prove sostenute. Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e seconde parti e non inferiore a 49 se concorre per le terze parti. Sara', comunque, giudicato inidoneo il candidato che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49. 4. Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove, sara' considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.