Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'avviamento a selezione 
 
 
    1. Per partecipare alla presente  procedura  di  avviamento,  gli
iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, devono possedere, alla  data  di  pubblicazione  del  presente
avviso nella Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana nonche'
alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno  Stato  membro  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  I
soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore ai 18 anni; 
      c) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(scuola media inferiore); 
      d) possesso di patente di  guida  di  categoria  D,  valida  da
almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti; 
      e) idoneita' fisica e psichica alla guida, tale  da  permettere
di condurre con sicurezza  veicoli  a  motore,  attestata,  ai  sensi
dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e  degli
articoli 319-331 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, da certificazione medica di data  anteriore  a
non piu' di tre mesi dalla pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  L'amministrazione  si
riserva la facolta' di sottoporre a  visita  medica  di  controllo  i
lavoratori  avviati,  in   base   alla   normativa   vigente,   prima
dell'assunzione; 
      f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      g) godimento dei diritti civili e politici; 
      h) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo; 
      i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero essere stati dichiarati  decaduti  da  un  impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma  lettera  d)  del  testo
unico, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti  disposizioni  di
legge e dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al
personale dei vari comparti; 
      j) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      k) per gli  iscritti  di  sesso  maschile,  nati  entro  il  31
dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
secondo la vigente normativa italiana. 
    2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti g), h), j)
ed k) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta
altresi' una adeguata conoscenza della lingua italiana da  accertarsi
in sede di prova di idoneita' di cui all'art. 6.