Art. 5 Attribuzione di punteggi aggiuntivi 1. Nella formazione degli elenchi di cui al precedente art. 4, le competenti amministrazioni, una volta formate le graduatorie su base provinciale (o comunque territoriale secondo la vigente normativa regionale), provvedono a calcolare i punteggi aggiuntivi da attribuire a tutti coloro che ne abbiano diritto nell'ambito dell'intera graduatoria, in conformita' con l'art. 14 comma 10-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con modifiche dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26. 2. Il punteggio aggiuntivo e' quantificato calcolando preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto. 3. Sulla media viene calcolato il 15% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore di tutti i soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quinquies del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. 5. Ciascuna graduatoria sara' accompagnata da una nota di precisazione delle modalita' di calcolo dei punteggi aggiuntivi di cui ai precedenti commi 3 e 4, con espressa indicazione: a. del punteggio del soggetto al primo posto in graduatoria; b. del punteggio del soggetto all'ultimo posto dell'intera graduatoria; c. della media aritmetica tra tali punteggi; d. del valore delle percentuali del 15% e del 3% computate sulla media cosi' ottenuta.