Art. 5 
 
 
                Attribuzione di punteggi aggiuntivi  
 
 
    1. Nella formazione degli elenchi di cui al precedente art. 4, le
competenti amministrazioni, una volta formate le graduatorie su  base
provinciale (o comunque territoriale  secondo  la  vigente  normativa
regionale),  provvedono  a  calcolare  i   punteggi   aggiuntivi   da
attribuire  a  tutti  coloro  che  ne  abbiano  diritto   nell'ambito
dell'intera graduatoria, in conformita' con l'art. 14 comma 10-quater
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  coordinato  con  modifiche
dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26. 
    2.   Il   punteggio   aggiuntivo   e'   quantificato   calcolando
preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta  sommando  i
punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto. 
    3. Sulla media viene calcolato il 15%  al  fine  di  ottenere  il
punteggio aggiuntivo  da  attribuire,  in  ciascuna  graduatoria,  in
favore  di  tutti  i  soggetti  che  abbiano  maturato  i  titoli  di
preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quater  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere
il punteggio aggiuntivo da attribuire, in  ciascuna  graduatoria,  in
favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli  di  preferenza  di
cui all'art. 50, comma 1-quinquies del citato decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90. 
    5.  Ciascuna  graduatoria  sara'  accompagnata  da  una  nota  di
precisazione delle modalita' di calcolo dei  punteggi  aggiuntivi  di
cui ai precedenti commi 3 e 4, con espressa indicazione: 
      a. del punteggio del soggetto al primo posto in graduatoria; 
      b. del punteggio  del  soggetto  all'ultimo  posto  dell'intera
graduatoria; 
      c. della media aritmetica tra tali punteggi; 
      d. del valore delle percentuali del  15%  e  del  3%  computate
sulla media cosi' ottenuta.