Art. 6 
 
 
                   Selezione e prova di idoneita'  
 
 
    1. La selezione consiste in un colloquio e in una  prova  pratica
di idoneita'. 
    2. La selezione accerta esclusivamente l'idoneita' del lavoratore
a  svolgere  le  mansioni  proprie  del  profilo   professionale   di
conducente di automezzi e non comporta valutazione comparativa. 
    3. La prova pratica di idoneita'  ha  ad  oggetto  l'accertamento
della  conoscenza  delle  norme  sulla  circolazione  stradale  e  la
verifica del possesso di capacita' di guida  adeguata  rispetto  alla
natura del servizio  e  alle  caratteristiche  degli  autoveicoli  in
dotazione al Ministero. 
    4. Le Corti di appello competenti per  territorio  provvedono  ad
avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dalle competenti
amministrazioni  regionali,  della  data  e  della   sede   dove   si
svolgeranno  il  colloquio  e  la  prova   di   idoneita',   mediante
raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di  residenza  o
al diverso indirizzo fisico dichiarato ai sensi  dell'art.  4,  comma
6.