Art. 6 Selezione e prova di idoneita' 1. La selezione consiste in un colloquio e in una prova pratica di idoneita'. 2. La selezione accerta esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di conducente di automezzi e non comporta valutazione comparativa. 3. La prova pratica di idoneita' ha ad oggetto l'accertamento della conoscenza delle norme sulla circolazione stradale e la verifica del possesso di capacita' di guida adeguata rispetto alla natura del servizio e alle caratteristiche degli autoveicoli in dotazione al Ministero. 4. Le Corti di appello competenti per territorio provvedono ad avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dalle competenti amministrazioni regionali, della data e della sede dove si svolgeranno il colloquio e la prova di idoneita', mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza o al diverso indirizzo fisico dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 6.