Art. 7 Commissioni esaminatrici 1. Alle operazioni di selezione provvede, per ciascun Distretto di Corte di appello, una apposita commissione nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione. 2. Le commissioni sono composte da un dirigente e da due esperti aventi la qualifica di area terza; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di area terza - F1 o superiore. 3. Il presidente e uno dei componenti della commissione e il segretario sono scelti - giusta indicazione del Presidente della Corte di appello e del Procuratore generale presso la Corte di appello, sentiti gli uffici di appartenenza - tra il personale in servizio presso gli uffici giudicanti o requirenti di ciascun Distretto. 4. Il terzo componente della commissione e' scelto - giusta indicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - tra il personale in servizio presso quest'ultimo Ministero, appartenente ai ruoli della Direzione generale della Motorizzazione civile.