Art. 7 
 
 
                      Commissioni esaminatrici  
 
 
    1. Alle operazioni di selezione provvede, per  ciascun  Distretto
di Corte di appello, una apposita commissione  nominata  con  decreto
del direttore generale del personale e della formazione. 
    2. Le commissioni sono composte da un dirigente e da due  esperti
aventi la qualifica di area terza; le  funzioni  di  segretario  sono
svolte da un dipendente di area terza - F1 o superiore. 
    3. Il presidente e uno dei  componenti  della  commissione  e  il
segretario sono scelti -  giusta  indicazione  del  Presidente  della
Corte di appello e  del  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
appello, sentiti gli uffici di appartenenza -  tra  il  personale  in
servizio  presso  gli  uffici  giudicanti  o  requirenti  di  ciascun
Distretto. 
    4. Il terzo  componente  della  commissione  e'  scelto -  giusta
indicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  tra
il personale in servizio presso quest'ultimo Ministero,  appartenente
ai ruoli della Direzione generale della Motorizzazione civile.