Art. 8 Riserva di posti 1. In favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari in servizio permanente, e' riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso. 2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti. 3. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale) annotano il titolo nella graduatoria a fianco dei nomi dei lavoratori interessati. 4. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente non ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure di cui al presente decreto.