Art. 8 
 
 
                          Riserva di posti  
 
 
    1. In favore dei volontari in  ferma  breve  e  ferma  prefissata
delle Forze  armate,  congedati  senza  demerito  ovvero  durante  il
periodo di rafferma, nonche' dei volontari in servizio permanente, e'
riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso. 
    2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui  al  comma
precedente devono produrre apposita certificazione  rilasciata  dagli
organi militari competenti. 
    3. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta,
laddove previsto dalla normativa regionale) annotano il titolo  nella
graduatoria a fianco dei nomi dei lavoratori interessati. 
    4. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente  non
ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure  di
cui al presente decreto.