Art. 9 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativamente ai titoli di preferenza gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. 2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 3. Verificata la regolarita' del procedimento concorsuale con determina del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco sara' approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso. 4. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo www.aifa.gov.it. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.