Art. 19 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
  psico-fisica  per  i  candidati  che  concorrono  per  il  comparto
  aeronavale - specializzazione «pilota militare» 
 
    1. I concorrenti convocati per l'accertamento  dell'idoneita'  ai
servizi  di  navigazione  aerea   presso   l'Istituto   di   medicina
aerospaziale dell'aeronautica militare di Roma, devono presentare, in
tale data: 
      a) certificato in corso di  validita',  in  originale  o  copia
conforme,  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella  B  allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e
integrazioni, rilasciato da medici specializzati  in  medicina  dello
sport iscritti  alla  Federazione  medico  sportiva  italiana,  o  da
strutture sanitarie pubbliche anche militari  o  private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale  in  cui  esercitano  medici,  in
qualita' di specializzati in medicina dello sport; 
      b) certificato concernente i markers virali, anti  HAV,  HBsAg,
anti HBsAb e anti HCV; 
      c) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      d)  certificato  concernente  l'emocromo  con   formula,   VES,
glicemia,  creatininemia,  ALT,  AST,  GGT,   bilirubina   totale   e
frazionata;  colesterolemia  totale;  trigliceridemia;  esame   delle
urine; 
      e) ecocardiogramma color  doppler,  comprensivo  di  referto  e
immagini; 
      f) esami radiografici,  comprensivi  delle  radiografie  e  dei
relativi referti in originale: 
        1) del torace in due proiezioni, qualora in possesso; 
        2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale  in  due
proiezioni, qualora in possesso; 
      g) tracciato elettroencefalografico  standard,  preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto; 
      h) certificato medico (format in  allegato  7)  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      i) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica  assunta  o  somministrata  nei  trenta  giorni
precedenti la data di svolgimento della visita; 
      j) solo per i candidati di sesso femminile: 
        1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del test di gravidanza (sangue  o  urine)  non  anteriore  ai  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato.  In  caso  di  mancata  presentazione  del  referto,  la
candidata e' sottoposta al test di gravidanza  presso  l'Istituto  di
medicina aerospaziale dell'aeronautica militare; 
        2) ecografia pelvica con relativo  referto,  in  originale  o
copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi. 
    I sopra riportati certificati e accertamenti  diagnostici  devono
essere rilasciati o eseguiti, ove non  diversamente  specificato,  in
data non antecedente a sei  mesi  dal  giorno  della  visita,  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo  caso,  e'  onere
del candidato produrre anche un'attestazione in originale  rilasciata
dalla  medesima  struttura  sanitaria  privata,   comprovante   detto
accreditamento. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la mancata presentazione, anche  di  un  singolo  documento,
della documentazione sanitaria specificata al comma 1, a eccezione di
quella riportata alle lettere f), i) e j) punto 1); 
      b) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
b) e c); 
      c) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera h), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti; 
      d)  l'eventuale  positivita'  riscontrata  in  sede   di   test
tossicologici  in  assenza  di  idonea  documentazione  di  eventuale
terapia farmacologica  assunta  o  somministrata  nei  trenta  giorni
precedenti la data di svolgimento della visita. 
    3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea,  quali  piloti,  gli  esami  radiografici  e  i  referti  sono
trattenuti   presso   l'Istituto   di   medicina   aerospaziale    ed
eventualmente messi a  disposizione  della  sottocommissione  di  cui
all'art.  7,  comma  1,  lettera   c),   per   l'espletamento   delle
attribuzioni di propria competenza. 
    4.  Qualora  all'atto  delle  visite  mediche,   le   concorrenti
risultino positive al test di gravidanza sulla base  dei  certificati
prodotti o degli accertamenti svolti, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 15, comma 6. 
    5. I concorrenti sottoposti  ad  accertamento  dell'idoneita'  ai
servizi  di  navigazione  aerea  sono  invitati  a  sottoscrivere  la
dichiarazione in allegato  9  concernente  l'assenso  all'esecuzione,
presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare,
degli   accertamenti   previsti   dall'ivi    riportato    protocollo
diagnostico. In caso di candidato minorenne, la dichiarazione  dovra'
essere sottoscritta da  entrambi  i  genitori  o  dal  solo  genitore
esercente la potesta' genitoriale o,  in  mancanza,  dal  tutore.  La
mancata   presentazione   di   detta    dichiarazione    determinera'
l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami  radiologici
eventualmente necessari per  gli  approfondimenti  diagnostici  e  la
conseguente esclusione dal concorso. 
    6. I candidati sono, eventualmente,  sottoposti  da  parte  della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), a  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili.  In  tal  caso,  l'interessato,  se  maggiorenne,  dovra'
sottoscrivere, pena l'esclusione dal concorso, apposita dichiarazione
di consenso. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.