Art. 10 Prove facoltative di lingua straniera 1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue straniere ufficiali, diverse da quelle in cui hanno sostenuto le prove scritte. 2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale. 3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualita' internazionale. 4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato puo' conseguire il seguente punteggio: a) fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di sostenere solamente una delle due prove di lingua; b) fino a un massimo di 8 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe. 5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 4 centesimi per una sola lingua, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6 centesimi per due o piu' lingue, purche' raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi. 6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 5.