Art. 6 Procedura di concorso 1. Il concorso si articola in: a) prova attitudinale; b) valutazione dei titoli; c) prove d'esame scritte e orali, ed eventuali prove facoltative di lingua. 2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova attitudinale.