Art. 15 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura  concorsuale  dei
candidati che: 
      a) partecipano a piu' procedure concorsuali riferite a  diverse
Forze armate e/o per piu' Corpi,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
precedente art. 1, comma 2; 
      b)  non  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
prescritti dal bando; 
      c) non rientrano tra le categorie di destinatari  indicati  nel
precedente art. 1; 
      d) hanno inoltrato domanda con  modalita'  difformi  da  quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
      e)  hanno  presentato  domande  contenenti  dichiarazioni   non
veritiere, se atte a consentire ai  candidati  stessi  di  trarne  un
indebito  beneficio,  in  relazione  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione, ai titoli di preferenza e di precedenza,  al  diritto
alla riserva dei posti; 
      f) qualora  vincitori,  non  hanno  mantenuto,  all'atto  della
presentazione presso gli Enti designati da ogni singola Forza armata,
i requisiti di partecipazione previsti dal bando; 
      g) qualora vincitori,  non  hanno  completato,  all'atto  della
presentazione presso i predetti Enti, la ferma prefissata di un anno. 
    2. Nei confronti dei candidati che,  a  seguito  di  accertamenti
anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra
quelli previsti dal presente bando sara' disposta, con  provvedimento
motivato della DGPM, l'esclusione dalla procedura concorsuale  ovvero
la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso
il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    3. I  candidati  esclusi  potranno  avanzare  unicamente  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  del  Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  (per  il  quale  e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il  contributo  unificato
di euro 650,00) entro il  termine,  rispettivamente,  di  sessanta  e
centoventi  giorni  dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di
esclusione.