Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    Le istanze sono esaminate da una commissione di esperti istituita
con decreto del direttore generale biblioteche  e  diritto  d'autore,
che accerta i requisiti di ammissione delle singole domande e  valuta
la qualita' letteraria e tecnico-scientifica delle  traduzioni  e  il
valore del testo ai fini della diffusione e promozione della lingua e
della cultura italiane nel mondo. La commissione propone il piano  di
assegnazione dei premi al direttore  generale  che  lo  approva,  con
proprio decreto, entro i successivi trenta giorni.