Art. 5 Commissione esaminatrice Le istanze sono esaminate da una commissione di esperti istituita con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore, che accerta i requisiti di ammissione delle singole domande e valuta la qualita' letteraria e tecnico-scientifica delle traduzioni e il valore del testo ai fini della diffusione e promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo. La commissione propone il piano di assegnazione dei premi al direttore generale che lo approva, con proprio decreto, entro i successivi trenta giorni.