Art. 6 Titoli di merito Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli di merito e' di punti 20/100. La tipologia dei titoli valutabili e' la seguente: a) titoli di studio ulteriori rispetto a quello di partecipazione alla procedura (max 10 punti): laurea triennale; laurea magistrale o specialistica; laurea ordinamenti ante decreto ministeriale n. 509/1999 (laurea vecchio ordinamento); dottorato di ricerca; masters universitari; specializzazione «post lauream»; attestazioni di attivita' formative con valutazione finale coerenti con il profilo lavorativo di seguito descritto: attestati di qualificazione o di specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati, per i quali e' richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o il titolo superiore; b) esperienze professionali (max punti 10): esperienze professionali maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso universita', soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attivita' libero professionali o collaborazioni coordinate e continuative o a progetto, nonche' imprenditoriali svolte in proprio. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi alle esperienze professionali, il candidato dovra' indicare in modo preciso e sintetico: a) le attivita' svolte; b) l'inquadramento contrattuale (es. lavoro subordinato ovvero co.co.co/prestazione professionale, altra tipologia di rapporto giuridico e/o stage) con l'indicazione, ove previsto, del livello/categoria di inquadramento secondo la disciplina dei contratti collettivi; c) il periodo di tempo lavorato e gli estremi identificativi del soggetto pubblico o privato presso cui ha svolto servizio (esatta denominazione; codice fiscale o partita IVA; indirizzo della sede legale). Per la valutazione dei titoli la commissione puo' stabilire ulteriori sotto criteri rispetto a quelli sopra riportati nella tipologia.